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Contro le decisioni dei Comitati giurisdizionali territoriali, tuttora soggette ad impugnazione, puo' essere proposto appello, per le questioni attinenti alla liquidazione delle indennita', davanti all'autorita' giudiziaria indicata nell'art. 4, e puo' essere proposto ricorso al Consiglio di Stato per le questioni attinenti alla legittimita' del provvedimento di requisizione. Il termine per proporre tali impugnazioni e' di trenta giorni avanti l'autorita' giudiziaria ordinaria e di sessanta giorni per i giudizi avanti il Consiglio di Stato. Per le decisioni gia' notificate, il termine anzidetto decorre dalla data di ricevimento della lettera con la quale i Comitati avviseranno gli interessati che gli eventuali ricorsi dovranno essere presentati all'autorita' giurisdizionale indicata all'art. 2 della presente legge. Per gli altri giudizi innanzi all'autorita' giudiziaria si applicano i termini del Codice di procedura civile. Per il regime fiscale si osservano le disposizioni dell'art. 87 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741.
Testo in vigore dal 30 aprile 1957 al 9 ottobre 2010
