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A decorrere dalla data indicata, nell'articolo precedente gli enti mutualistici ed assicurativi corrispondono agli enti ospedalieri, alle universita' che gestiscono direttamente istituti clinici ed agli altri istituti pubblici di ricovero e cura per il ricovero dei propri assistiti la retta di degenza determinata a norma dell'articolo 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, con esclusione di ogni altro compenso.
Testo in vigore dal 4 maggio 1971 al 22 dicembre 2008
