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I compensi fissi ed addizionali dovuti per l'anno 1970 saranno devoluti agli enti e istituti indicati nell'articolo precedente, e compresi nella misura delle rette che gli stessi enti mutualistici ed assicurativi pagheranno sulla base del ricalcolo delle rette stesse in applicazione del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, in rapporto con la copertura dei nuovi oneri derivanti dagli accordi sindacali in vigore per il trattamento economico dei medici ospedalieri.

Testo in vigore dal 4 maggio 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-03-25;213~art3 · fonte su Normattiva