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E' abrogato il decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n. 4, istitutivo della Cassa nazionale di conguaglio. La Cassa nazionale di conguaglio continua la sua attivita' limitatamente alle contabilita' concernenti i trattamenti economici dei medici ospedalieri corrisposti dagli enti ospedalieri e dagli altri istituti pubblici di ricovero e cura prima della data del 31 dicembre 1969. A tal fine le amministrazioni degli enti ospedalieri e degli altri ospedali invieranno le documentazioni indicate alla lettera e) dell'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Cassa nazionale di conguaglio dovra' devolvere agli enti indicati nel comma precedente le somme ricevute dagli enti mutualistici e assicurativi a titolo di quota parte dei compensi fissi per l'anno 1970.
Testo in vigore dal 4 maggio 1971 al 22 dicembre 2008
