I consorzi idraulici di terza categoria sono soppressi alla chiusura dei rispettivi esercizi finanziari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. A far tempo dalla data di soppressione cessa la potesta' impositiva dei predetti consorzi, venendo pertanto meno qualunque obbligo di pagamento di contributi riferiti a periodi successivi alla medesima data di soppressione. Con regolamento adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti allo Stato e alle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze funzionali, operative e territoriali, secondo i criteri fissati dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, le funzioni dei soppressi consorzi, nonche' gli uffici, i beni ed il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 1 gennaio 1992. Il personale dei predetti consorzi e' trasferito nei posti disponibili delle corrispondenti qualifiche funzionali dello Stato e delle regioni. Il regolamento di cui al presente comma prevede altresi' una tabella di equiparazione per l'inquadramento del personale trasferito ai sensi della presente legge. Per l'esercizio delle funzioni dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria, le regioni possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Entro trenta giorni dalla soppressione, gli amministratori dei consorzi idraulici di terza categoria sono tenuti a consegnare le attivita' esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

Testo vigente dal 17 dicembre 1993

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 289/2006

    Questione inammissibile
    14 luglio 2006

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, nella parte in cui dispone che le Regioni possono avvalersi, per l'esercizio delle funzioni dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria, dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183. L'ordinanza di rimessione, infatti, non motiva in ordine alla evocazione del vecchio testo dell'art. 118 della Costituzione, pur nella vigenza del nuovo testo di detto articolo, ed omette qualsiasi descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale. > >- Ordinanze citate nn. 200/2003, 412 e 351/2002. > >- Sulla manifesta inammissibilità per omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizi a quo , v. ordinanze citate nn. 126, 123 e 18/2006, nn. 472, 434 e 312/2005.

    Art. 118 cost. · Art. 1 Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria · Art. 4 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1993-12-16;520~art1 · fonte su Normattiva