Le funzioni esercitate dai soppressi consorzi idraulici di terza categoria sui corsi d'acqua minori dei bacini di rilievo nazionale, con esclusione delle aste principali, possono essere trasferite dal Ministro dei lavori pubblici alle regioni, su proposta delle medesime, ai sensi dell'articolo 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Al trasferimento alle regioni degli uffici, dei beni e del personale dipendente dai consorzi idraulici soppressi le cui funzioni sono trasferite ai sensi del presente comma, si provvede sulla base di criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.
Testo vigente dal 17 dicembre 1993
