L'importo della indennita' di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di la categoria dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, e' determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1 gennaio 1951 e per l'anno 1951, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevata dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.

Testo vigente dal 3 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-17;548~artunico · fonte del testo