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[1]Il prezzo del grano di qualita' «buono mercantile», tenero e duro, di cui al primo comma dell'art. 11 del R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, sara' stabilito, entro il 15 giugno di ogni anno, su parere della Corporazione dei cereali, riunita in seduta speciale sotto la presidenza del DUCE.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1939-XVII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Rossoni - Lantini - Di Revel

[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi

Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;950~art2 · fonte del testo