Le indennita' di missione spettanti al personale del Corpo delle miniere, appartenente al ruolo dell'ufficio nazionale minerario degli idrocarburi, al ruolo tecnico della carriera direttiva, al ruolo del servizio geologico, al ruolo del servizio chimico, al ruolo tecnico della carriera di concetto e al ruolo della carriera esecutiva, che, per ragioni del proprio servizio, sia soggetto a rischi o a gravi disagi per ispezioni o visite in miniere o cave, ovvero per lavori di campagna in localita' impervie o pericolose, sono aumentate del 60 per cento, limitatamente alle giornate di trasferta nel corso delle quali si effettuano i sopralluoghi suddetti. La maggiorazione e' attribuita previa motivata attestazione del direttore generale delle miniere sulla esistenza delle circostanze obiettive di disagio o di pericolosita' di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 27 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-13;565~art2 · fonte del testo