Tutte le indennita', comunque denominate, commisurate ad una aliquota dell'indennita' di trasferta, compresa quella di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 565, restano stabilite nelle misure e secondo le tariffe vigenti anteriormente alla data della entrata in vigore della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Testo vigente dal 7 agosto 1978

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 314/1987

    Questione inammissibile
    22 ottobre 1987

    Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), dell'art. 15 della legge 26 luglio 1978 n. 417 (adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), dell'art. 10 d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513 (tra…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 97 cost. · Art. 27 Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;417~art15 · fonte su Normattiva