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I titoli di rendita pubblica costituenti il fondo di cui all'articolo precedente, intestati al demanio dello Stato, saranno alienati alla quotazione di borsa e l'importo relativo sara' introitato al capitolo 2650 dello stato di previsione dell'entrata "Entrate eventuali diverse, redditi e canoni vari della Direzione generale del demanio".
Testo in vigore dal 31 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008
