Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi.
Testo in vigore dal 31 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
