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Le somme costituenti i fondi individuali sono restituite ai sottufficiali ed ai militari del Corpo degli agenti di custodia. Gli utili risultanti dalla cessazione della gestione del "Fondo individuale" e del "Fondo generale" vengono versati all'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 1953, n. 363. Allo stesso Ente vengono pure versate le quote dei premi di rafferma, di stipendi e di paga che, ai sensi degli articoli 14, ultimo capoverso, 83 e 84 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, non sono corrisposte ai sottufficiali ed ai militari del Corpo espulsi o licenziati.

Testo in vigore dal 31 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;759~art2 · fonte del testo