Il posto organico di ispettore medico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza previsto dall'art. 3 del regio decreto 16 dicembre 1935, n. 2270, e' soppresso. Il titolare del posto suddetto e', in via transitoria, mantenuto in servizio conservando l'attuale rapporto d'impiego sino all'atto del suo collocamento a riposo, con il trattamento economico di cui al coefficiente 500 della tabella unica degli stipendi, paglie e retribuzioni del personale statale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo n. 5 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1957-58 e di quelli dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Testo vigente dal 25 febbraio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-07;53~artunico · fonte del testo