L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1137, e' sostituito dal seguente: "La nomina ai sensi degli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' devoluta alla competenza del prefetto, sentito il medico provinciale. Il compenso spettante ai medici incaricati sara' pure stabilito dal prefetto entro i limiti fissati dal Ministro per l'interno sulla base della forza dei reparti e delle condizioni locali, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la sanita'".

Testo vigente dal 16 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1056~art4 · fonte su Normattiva