All'onere finanziario derivante dalla presente legge, si fara' fronte con le somme mandate in economia sul capitolo 29, relativo agli stipendi ed altri assegni dei personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, esercizio finanziario 1949-50.

Testo vigente dal 9 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-12-24;983~art11 · fonte del testo