All'onere finanziario derivante dalla presente legge si fara' fronte con i normali stanziamenti sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia.
Testo vigente dal 10 gennaio 1955
All'onere finanziario derivante dalla presente legge si fara' fronte con i normali stanziamenti sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia.
Testo vigente dal 10 gennaio 1955
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1954-12-20;1221~art2 · fonte del testo