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Per l'assunzione obbligatoria di invalidi di guerra civili e militari nel ruolo dei sorveglianti idraulici (agenti tecnici), si applicano le percentuali previste dall'art. 9 della legge 5 giugno 1950, n. 375.

Testo in vigore dal 14 giugno 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-05-23;498~art4 · fonte del testo