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Al primo inquadramento nell'organico di cui all'articolo 2 del personale in servizio all'entrata in vigore della presente legge, esclusi i sorveglianti in prova, ed alla conseguente assegnazione nelle singole categorie, si provvede con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su parere di un'apposita Commissione (da nominarsi dallo stesso Ministro), in base ad una graduatoria che, indipendentemente dalla attuale posizione in ruolo del personale, tenga conto dell'anzianita' di servizio, dei titoli di merito di ciascun agente e della specifica attitudine ai posti da coprire in dette categorie.
Testo in vigore dal 14 giugno 1956 al 16 dicembre 2010
