Gli interessi e il compenso di gestione, di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, saranno liquidati a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, fino al 31 dicembre 1952, mediante decreto del Ministro per il tesoro e con imputazione ai fondi che residuano sugli stanziamenti all'uopo gia' a suo tempo effettuati a carico del bilancio del Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 4 marzo 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-12;46~art3 · fonte del testo