Gli interessi e il compenso di gestione, di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, saranno liquidati a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, fino al 31 dicembre 1952, mediante decreto del Ministro per il tesoro e con imputazione ai fondi che residuano sugli stanziamenti all'uopo gia' a suo tempo effettuati a carico del bilancio del Ministero del tesoro.
Testo vigente dal 4 marzo 1955
