L'onere derivante dall'applicazione dell'ultimo comma del precedente art. 2, valutato in lire 100 milioni, fara' carico al "Fondo speciale" di cui al capitolo 516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 4 marzo 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-12;46~art4 · fonte del testo