L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' esonerato dalla gestione dei prestiti matrimoniali. Le rate di estinzione dei prestiti non ancora versate dai beneficiari sono devolute a loro favore. Le Province che non hanno rinunciato e non intendono rinunciare al loro residuo credito per i prestiti possono, in base a documentata richiesta da inoltrarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ottenerne il pagamento dall'istituto nazionale della previdenza sociale al netto, pero', del loro residuo debito per l'ammortamento dei mutui a suo tempo contratti con l'Istituto medesimo. Lo Stato assume a suo carico tanto i pagamenti effettuati dall'istituto ai sensi e nella misura di cui al precedente comma, quanto il residuo debito capitale delle Province per l'ammortamento dei mutui, corrispondendone all'Istituto stesso i relativi importi, che verranno maggiorati dall'interesse cinque per cento annuo con decorrenza rispettivamente dalla data dei pagamenti e dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 4 marzo 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-12;46~art2 · fonte del testo