Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1968 al 22 dicembre 2008. 100 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti della liquidazione devono farne richiesta al commissario liquidatore entro quattro mesi dalla data di entrata in, vigore della presente legge. Il commissario liquidatore, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, forma l'elenco dei creditori ammessi o respinti e delle domande di rivendicazione accolte o respinte. Delle decisioni adottate da' notizia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a coloro la cui richiesta non sia stata in tutto o in parte accolta. Gli interessati possono, entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni, proporre ricorso all'autorita' giudiziaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;413~art5 · fonte del testo