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Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti della liquidazione devono farne richiesta al commissario liquidatore entro quattro mesi dalla data di entrata in, vigore della presente legge. Il commissario liquidatore, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, forma l'elenco dei creditori ammessi o respinti e delle domande di rivendicazione accolte o respinte. Delle decisioni adottate da' notizia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a coloro la cui richiesta non sia stata in tutto o in parte accolta. Gli interessati possono, entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni, proporre ricorso all'autorita' giudiziaria.
Testo in vigore dal 18 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
