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Il commissario liquidatore deve presentare ogni quadrimestre ai Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro una relazione sulla situazione patrimoniale della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Espletate le operazioni di liquidazione entro un anno dalla data di scadenza del termine indicato al primo comma del seguente articolo 7, il commissario liquidatore presenta ai Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro il bilancio della gestione assieme ad una propria relazione e ad una relazione del comitato di sorveglianza. Il bilancio deve essere approvato con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, e deve essere pubblicato insieme al decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere i loro crediti possono chiederne il pagamento sull'eventuale avanzo della liquidazione entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma. Trascorso detto termine i creditori sono soddisfatti in proporzione dell'avanzo risultante dalla liquidazione. L'eventuale avanzo finale della liquidazione e' devoluto allo Stato.

Testo in vigore dal 18 aprile 1968 al 30 gennaio 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;413~art6 · fonte del testo