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Il personale che, da data non posteriore al 22 dicembre 1967, appartiene ai ruoli organici dell'EAM, puo' conseguire, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento istituiti dal precedente articolo 8, nella carriera corrispondente a quella di appartenenza presso l'EAM e nella qualifica risultante dalla tabella di inquadramento annessa alla presente legge, salvo quanto disposto dai successivi commi terzo, quarto e quinto. L'inquadramento di cui al precedente comma, da disporsi dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il competente consiglio di amministrazione, decorre dal giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato nel primo comma del precedente articolo 7. Per l'inquadramento del personale della carriera direttiva dell'EAM nel ruolo ad esaurimento corrispondente e' richiesto il possesso di uno dei diplomi di laurea previsti per l'accesso ai ruoli delle carriere direttive delle direzioni generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, ivi compresa quella delle ferrovie dello Stato. Il personale di cui al comma precedente che non sia in possesso di uno dei suddetti titoli di studio puo' tuttavia conseguire l'inquadramento, ai sensi e con le modalita' di cui ai primi due commi del presente articolo, qualora superi un apposito esame che consistera' in un colloquio vertente sui servizi di istituto del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, da espletarsi entro il termine indicato nel primo comma dell'articolo 7. Coloro che non superino ovvero non sostengano il predetto esame possono conseguire, facendone espressa richiesta nella domanda di cui al primo comma, l'inquadramento in soprannumero nel ruolo ad esaurimento della carriera di concetto e nella qualifica corrispondente, per classe di stipendio, a quella della carriera direttiva nella quale avrebbero potuto essere inquadrati, ovvero, in mancanza di qualifica corrispondente, in quella piu' elevata. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo competono lo stipendio iniziale previsto per la relativa qualifica e gli altri emolumenti dovuti alla generalita' del personale statale, nonche' un assegno personale non pensionabile, riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo dovuti, pari alla differenza, rapportata a mese, fra il trattamento economico spettante per la posizione rivestita presso l'EAM a titolo di stipendio, tredicesima mensilita', premi di rendimento fruiti mediamente nel triennio 1965-1967, ed eventuali assegni personali, e quello spettante a titolo di stipendio e tredicesima mensilita' per la qualifica di inquadramento. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo puo' con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, essere destinato a prestare servizio presso qualsiasi direzione generale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - vi compresa quella delle ferrovie dello Stato - od uffici da queste dipendenti, ovvero comandato presso altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 56 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, con diritto in ogni caso al solo trattamento indicato al comma precedente.
Testo in vigore dal 18 aprile 1968 al 30 gennaio 1971
