All'onere relativo al primo conferimento di cui all'articolo 9, si fara' fronte con le entrate di cui al precedente articolo 10. All'onere relativo al trattamento economico spettante al personale che verra' assunto alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato, valutato per l'anno 1975 in lire 100 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 16 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-11-18;764~art11 · fonte su Normattiva