Alle occorrenze relative alla liquidazione dell'ente, comprese quelle connesse alle previsioni di cui al precedente articolo 7, terzo comma, si provvede con le disponibilita' del conto di tesoreria di cui all'articolo 14 della richiamata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, in favore del quale, nei limiti da stabilirsi con la legge di bilancio, saranno conferiti appositi apporti a carico del Ministero del tesoro. Un primo apporto e' stabilito in lire 10 miliardi.

Testo vigente dal 16 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-11-18;764~art9 · fonte su Normattiva