Le disponibilita' esistenti sulle somme versate dal Tesoro al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 10 miliardi. Tale somma sara' versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato.
Testo vigente dal 16 gennaio 1976
