Le norme di unificazione di cui all'articolo precedente debbono essere dirette al miglioramento della qualita', alla, diminuzione dei costi dei prodotti e dei servizi, nonche' a favorire una pronta, disponibilita' dei prodotti e dei servizi stessi, nell'interesse dell'economia nazionale ed in particolare dei consumatori, tenuto conto anche delle esigenze della difesa.
Testo vigente dal 27 novembre 1954
