Le norme di unificazione di cui all'articolo precedente debbono essere dirette al miglioramento della qualita', alla, diminuzione dei costi dei prodotti e dei servizi, nonche' a favorire una pronta, disponibilita' dei prodotti e dei servizi stessi, nell'interesse dell'economia nazionale ed in particolare dei consumatori, tenuto conto anche delle esigenze della difesa.

Testo vigente dal 27 novembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-03;1078~art4 · fonte del testo