La presente legge ha lo scopo di favorire la costruzione in Italia, per conto di nazionali, nel periodo di un triennio dalla data della sua entrata in vigore, di navi mercantili di qualita' corrispondenti alle particolari esigenze della economia nazionale, nei limiti di tonnellaggio di stazza lorda consentiti dallo stanziamento di cui all'art. 34 in rapporto all'entita' ed al Complesso dei benefici dalla legge stessa stabiliti. La presente legge ha altresi' lo scopo di favorire la modificazione, trasformazione e riparazione delle navi mercantili, in quanto anch'esse corrispondano alle particolari esigenze dell'economia nazionale.

Testo vigente dal 23 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-08;75~art1 · fonte del testo