Chiunque non ottempera alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro per le finanze emanato ai sensi del primo e terzo comma del precedente articolo 4 e' soggetto alla pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000. In caso di recidiva la misura della pena pecuniaria e' raddoppiata.
Testo vigente dal 29 agosto 1975
