Chiunque non ottempera alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro per le finanze emanato ai sensi del primo e terzo comma del precedente articolo 4 e' soggetto alla pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000. In caso di recidiva la misura della pena pecuniaria e' raddoppiata.

Testo vigente dal 29 agosto 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-08-04;417~art5 · fonte su Normattiva