Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1959 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Le misure degli assegni familiari, previste con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia del settore dell'agricoltura, della Cassa unica degli assegni familiari, sono maggiorate: di lire 25 giornaliere per ciascun figlio; di lire 15 giornaliere per la moglie; di lire 5 giornaliere per il genitore.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1959-12-10;1085~art4 · fonte del testo