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Le misure degli assegni familiari, previste con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia del settore dell'agricoltura, della Cassa unica degli assegni familiari, sono maggiorate: di lire 25 giornaliere per ciascun figlio; di lire 15 giornaliere per la moglie; di lire 5 giornaliere per il genitore.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1959 al 16 dicembre 2010
