Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1959 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
La maggiorazione da apportarsi alla misura dei contributi unificati per l'agricoltura, in rapporto alla nuova misura degli assegni di cui al precedente articolo, sara' stabilita entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge a norma e con le modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 307.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1959 al 16 dicembre 2010
