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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]L'insegnamento della lingua straniera nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale, previsto dall'art. 8 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, e' soppresso limitatamente alle scuole e ai corsi a tipo agrario industriale e marinaro.

[9]La soppressione si attuera' gradualmente, a decorrere dall'anno scolastico 1940-41 nel senso che nel primo anno si effettuera' soltanto nella prima classe; nell'anno 1941-42 anche nella seconda, nell'anno 1942-43 in tutte le classi.

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 30 gennaio 1941-XIX

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL

[14]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 1 aprile 1941 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1941-01-30;148~art1 · fonte del testo