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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]L'insegnamento della lingua straniera nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale, previsto dall'art. 8 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, e' soppresso limitatamente alle scuole e ai corsi a tipo agrario industriale e marinaro.
[9]La soppressione si attuera' gradualmente, a decorrere dall'anno scolastico 1940-41 nel senso che nel primo anno si effettuera' soltanto nella prima classe; nell'anno 1941-42 anche nella seconda, nell'anno 1942-43 in tutte le classi.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 30 gennaio 1941-XIX
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL
[14]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 1 aprile 1941 al 22 dicembre 2008
