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Il personale non di ruolo assunto dalla cessata Commissione interministeriale dei combustibili liquidi, creata con regio decreto-legge 6 aprile 1944, n. 106, che alla data della soppressione dell'Ufficio combustibili liquidi prestava servizio presso il detto Ufficio, viene a far parte, in numero non superiore a 25 unita', del personale non di ruolo del Ministero dell'industria e del commercio, in aggiunta all'attuale contingente normale dell'Amministrazione centrale, conservando la propria categoria, con le condizioni e il trattamento previsto dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, e con l'anzianita' maturata a tale data. Il servizio prestato dal personale non di ruolo assunto dalla predetta Commissione interministeriale per i combustibili, il quale abbia cessato da tale rapporto anteriormente alla data della soppressione dell'Ufficio combustibili liquidi, e' riconosciuto valido a tutti gli effetti di legge quale servizio reso come personale civile statale non di ruolo ai sensi del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-01-04;5~art4 · fonte del testo