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Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sara' reso il rendiconto della contabilita' speciale prevista dall'art. 9 del regio decreto-legge 6 aprile 1944, n. 106. L'eventuale eccedenza di fondi risultante dal rendiconto stesso sara' versata al Tesoro dello Stato.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1951 al 22 dicembre 2008
