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Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sara' reso il rendiconto della contabilita' speciale prevista dall'art. 9 del regio decreto-legge 6 aprile 1944, n. 106. L'eventuale eccedenza di fondi risultante dal rendiconto stesso sara' versata al Tesoro dello Stato.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-01-04;5~art5 · fonte del testo