Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
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2 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1974 al 6 giugno 2012. 228 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il personale di cui al secondo comma dell'articolo precedente che ne faccia richiesta nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, e' assunto a contratto, anche in soprannumero, dal Ministero degli affari esteri con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dal presente rapporto d'impiego, ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo VI, della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, prescindendo dai limiti di eta' indicati dal primo comma dell'articolo 155 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Al personale assunto a contratto sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione pari o immediatamente superiore all'ultima retribuzione percepita alle dipendenze della delegazione e dell'annessa sezione acquisti. Il personale di cui ai commi precedenti e' ammesso a partecipare, a decorrere dalla data di assunzione di cui al primo comma, ai concorsi previsti dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, considerando utile a tali fini il servizio prestato alle dipendenze della delegazione e dell'annessa sezione acquisti. Al personale stesso, dopo il collocamento in ruolo, e' concessa la facolta' di riscattare ai soli fini pensionistici il servizio prestato alle dipendenze della delegazione e dell'annessa sezione acquisti verso pagamento dei contributi previsti dalle norme in vigore per il riscatto dei servizi non di ruolo resi allo Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1974-10-14;683~art2 · fonte del testo