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Il personale di cui al secondo comma dell'articolo precedente che ne faccia richiesta nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, e' assunto a contratto, anche in soprannumero, dal Ministero degli affari esteri con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dal presente rapporto d'impiego, ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo VI, della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, prescindendo dai limiti di eta' indicati dal primo comma dell'articolo 155 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Al personale assunto a contratto sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione pari o immediatamente superiore all'ultima retribuzione percepita alle dipendenze della delegazione e dell'annessa sezione acquisti. Il personale di cui ai commi precedenti e' ammesso a partecipare, a decorrere dalla data di assunzione di cui al primo comma, ai concorsi previsti dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, considerando utile a tali fini il servizio prestato alle dipendenze della delegazione e dell'annessa sezione acquisti. Al personale stesso, dopo il collocamento in ruolo, e' concessa la facolta' di riscattare ai soli fini pensionistici il servizio prestato alle dipendenze della delegazione e dell'annessa sezione acquisti verso pagamento dei contributi previsti dalle norme in vigore per il riscatto dei servizi non di ruolo resi allo Stato.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1974 al 6 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1974-10-14;683~art2 · fonte del testo