Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1974 al 6 giugno 2012. Leggi il testo vigente →

Ai fini dell'assunzione e degli altri effetti previsti dal precedente articolo, gli impiegati della delegazione e dell'annessa sezione acquisti sono equiparati rispettivamente: gli impiegati di prima classe e di seconda classe ai contrattisti con mansioni di concetto, gli impiegati di terza classe ai contrattisti con mansioni esecutive e quelli di quarta classe ai contrattisti con mansioni ausiliarie. Gli impiegati di cui al precedente comma, che provengano dalla prima classe sono ammessi a partecipare ad un concorso speciale per titoli ed esami colloquio a loro riservato per l'inquadramento alla qualifica di cancelliere principale o assistente commerciale principale. Le norme relative alle modalita' e allo svolgimento del predetto concorso, alla composizione della commissione e alla sede degli esami saranno stabilite con il bando di concorso.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1974 al 6 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1974-10-14;683~art3 · fonte del testo