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All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 150 milioni, si provvede a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1973. Alla spesa per le competenze spettanti al personale da assumere a termini dell'articolo 2 si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1974 al 6 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-10-14;683~art4 · fonte del testo