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Il personale assunto dall'Ente per concessioni ai lavoratori aziendali (ECLA) e dalla Unione nazionale esercenti attivita' commerciali (UNEAC) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia prestato ininterrottamente opera con retribuzione posta a carico della gestione del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali (CIPS) da data anteriore al 1 luglio 1977 ed in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di eta', e' collocato a domanda, previa risoluzione ad ogni effetto del precedente rapporto, nelle categorie del personale non di ruolo dello Stato previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alle mansioni svolte, ed assegnato al Ministero del tesoro. La differenza tra la retribuzione percepita a carico della gestione del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali, costituita dagli assegni a carattere fisso e continuativo, e quella spettante ai sensi del precedente comma e' attribuita agli interessati a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi.
Testo in vigore dal 1 marzo 1982 al 22 dicembre 2008
