Se le attivita' non sono sufficienti per il pagamento integrale delle passivita', il Ministro per l'industria ed il commercio dispone, con suo decreto, che la liquidazione prosegua secondo le norme del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tal caso il Comitato di vigilanza di cui all'art. 3 esercita le funzioni spettanti al Comitato previsto nell'art. 198 del predetto regio decreto. Il decreto del Ministro e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Testo vigente dal 24 ottobre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-10;837~art5 · fonte del testo