Il rapporto di impiego fra la Camera agrumaria ed il personale dipendente cessa alla data di entrata in vigore della presente legge. Tuttavia il commissario puo' trattenere in servizio per un tempo determinato, previa autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio, il personale riconosciuto indispensabile per le esigenze della liquidazione. Al personale che cessa dal servizio sara' corrisposto il trattamento di quiescenza previsto dal capo VIII del regolamento organico del personale della Camera agrumaria.

Testo vigente dal 24 ottobre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-10;837~art6 · fonte del testo