Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni di liquidazione secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il Collegio dei revisori esercita le funzioni demandate al Comitato di sorveglianza, previste all'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' quelle previste dall'art. 2403 del Codice civile, in quanto applicabili. Il Collegio e' richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Ministro per l'agricoltura e per le foreste od il commissario lo ritenga opportuno.
Testo vigente dal 14 giugno 1952
