Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni di liquidazione secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il Collegio dei revisori esercita le funzioni demandate al Comitato di sorveglianza, previste all'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' quelle previste dall'art. 2403 del Codice civile, in quanto applicabili. Il Collegio e' richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Ministro per l'agricoltura e per le foreste od il commissario lo ritenga opportuno.

Testo vigente dal 14 giugno 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-05-01;579~art4 · fonte del testo