La destinazione dell'eventuale residuo attivo della liquidazione, quale risultera' dal bilancio finale, da approvarsi dal Ministero dell'industria e del commercio, sara' stabilita dal Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quello per il tesoro, d'intesa con l'Assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana.

Testo vigente dal 24 ottobre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-10;837~art7 · fonte del testo