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Il soprassoldo stabilito dalla legge 18 dicembre 1952, n. 3085, a favore dei sottufficiali e militari di truppa a cavallo dell'Arma dei carabinieri e' attribuito, nella stessa misura, ai pari grado a cavallo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-07;62~art1 · fonte del testo