Art. 1 — Sospensione del servizio di leva
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Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e' sostituito dal seguente: "1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1 gennaio 2005. Fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualita' di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva e' quella stabilita dalle disposizioni vigenti".
Testo in vigore dal 31 agosto 2004 al 9 ottobre 2010
