Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni
Art. 7 — Applicazione della legge
Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima.
Testo vigente dal 7 agosto 2003
