Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni

Art. 1 — Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva

Nei confronti del condannato che ha scontato almeno la meta' della pena detentiva e' sospesa per la parte residua la pena nel limite di due anni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3. 2 La sospensione dell'esecuzione della pena puo' essere disposta una sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi dell'articolo 663 del codice di procedura penale, decurtata della parte di pena per la quale e' stato concesso il beneficio della liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. La sospensione non si applica:

  • a)quando la pena e' conseguente alla condanna per i reati indicati dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale nonche' dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
  • b)nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
  • c)nei confronti di chi sia stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
  • d)quando la persona condannata e' stata ammessa alle misure alternative alla detenzione; 1
  • e)quando vi sia stata rinuncia dell'interessato.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 luglio 2005, n. 278 (in G.U. 1a s.s. 20/7/2005, n. 29) ha dichiarato dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni)."

Corte costituzionale

2

La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 255 (in G.U. 1a s.s. 12/7/2006, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza possa negare la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva al condannato quando ritiene il beneficio non adeguato alle finalita' previste dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione."

Testo vigente dal 13 luglio 2006

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 346/2005

    Altra decisione
    29 luglio 2005

    Va disposta la restituzione ai giudici remittenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, comma secondo, 27, comma terzo, 79, comma primo, 101, comma secondo, e 102 della Costituzione, dell’art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1 agosto 2003, n. 207, in quanto, successivamente alla proposizione delle varie questioni, con sentenza n 278 del 2005, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, lettera d), l. n. 207 del 2003, che, nei confronti del condannato che ha scontato almeno la metà della pena, esclude l’applicazione della sospensione condizionata dell’esecuzione della pena stessa, nel limite di due anni, quando la persona condannata è stata ammessa alle misure alternative alla detenzione, sicché si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza delle questioni proposte, alla luce della citata sentenza.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 79 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 351/2005

    Altra decisione
    29 luglio 2005

    Restituzione al giudice a quo degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1 agosto 2003, n. 207, nella parte in cui non consente la concessione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena ai condannati ammessi alla semilibertà, per una nuova valutazione della rilevanza alla luce della sentenza n. 278 del 2005 - intervenuta dopo la proposizione della questione –, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata. - Restituzione degli atti per una nuova valutazione della rilevanza a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata: ex plurimis, ordd. n. 229, n. 206 e n. 180 del 2005.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 656 c.p.p. · Art. 1 Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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